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Legge 22 aprile
1941, n. 633 (in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 166). - Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(1) (2) (3).
(1) Il d.lg. 19
febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e,
fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le
relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale
ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico
ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a
trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero
presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente
provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente
al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili
si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni
amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion
fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa
tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere
del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità
amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi
di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda
l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi
al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende
reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
(2) A decorrere
dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito
delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore
del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate
in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale
ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni
di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(3) In luogo di
Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero
della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Articolo
1
Sono protette
ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì
protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai
sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che
per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono
una creazione intellettuale dell'autore (1).
(1) Comma aggiunto
dall'art. 1, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518 e così modificato
dall'art. 1, d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo
2
In particolare
sono comprese nella protezione:
1) le opere
letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere
e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali
e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3) le opere
coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia
per iscritto o altrimenti;
4) le opere
della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia
(1);
5) i disegni
e le opere dell'architettura;
6) le opere
dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché
non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi
delle norme del capo quinto del titolo secondo
7) le
opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo
a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice
fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo
II; (2)
8) i programmi
per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge
le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento
di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio
per la progettazione del programma stesso (3);
9) le banche
di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente
o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante
mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche
di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
diritti esistenti su tale contenuto (4);
10) le opere
del disegno industriale che presentino di per sé carattere
creativo e valore artistico (5).
(1) Numero così
modificato dall'art. 22, d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95.
(2) Numero aggiunto
dall'art. 1, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19.
(3) Numero aggiunto
dall'art. 2, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518.
(4) Numero aggiunto
dall'art. 2, d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
(5) Numero aggiunto
dall'art. 22, d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95.
Articolo
3
Le opere collettive, costituite
dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere
di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento
ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso,
politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le
antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere
originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti
di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Articolo 4
Senza pregiudizio dei diritti
esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette
le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali
le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra
forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte
che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria,
gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non
costituenti opera originale.
Articolo 5
Le disposizioni di questa legge
non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e
delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Articolo 6
Il titolo originario
dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
Articolo 7
È considerato
autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione
dell'opera stessa.
È considerato
autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo
lavoro.
Articolo 13
Il diritto esclusivo
di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera
con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la
litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia,
la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Articolo 14
Il diritto esclusivo
di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare
l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi
indicati nell'articolo precedente.
Articolo
18-bis
1. Il diritto
esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate
dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo
ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o
commerciale diretto o indiretto.
2. Il
diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti
di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni
aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a
fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore
ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito
da parte di terzi.
4. I suddetti
diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con
la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di
copie o di supporti delle opere.
5. L'autore,
anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto
di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi
a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è
nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma,
del regolamento, detto compenso è stabilito con la
procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1).
6. I commi
da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni
di edifici e ad opere di arte applicata (2).
(1) Comma così
modificato dall'art. 1, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
(2) Articolo aggiunto
dall'art. 2, d.lg. 16 novembre 1994, n. 685.
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Articolo
20
Indipendentemente
dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera,
previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche
dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere
di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (1).
(1) Comma così
sostituito dall'art. 2, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19.
Articolo
23
Dopo la morte
dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere
fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli,
e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e
dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti,
dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora
finalità pubbliche lo esigano, può altresì
essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare (1) sentita
l'associazione sindacale competente [e le associazioni sindacali
fasciste] (2).
(1) Ora, dal Ministro
per i beni e le attività culturali.
(2) Le associazioni
sindacali fasciste sono state soppresse con d.lg.lgt. 23 novembre
1944, n. 369.
Articolo
24
Il diritto di
pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o
ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente
vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore
abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite
non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone
indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro
dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico
Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà
del defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili
a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda
del capo secondo del titolo terzo.
Articolo
32-bis
I diritti di utilizzazione
economica dell'opera fotografica durano sino al
termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore (1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 4, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19.
Articolo
32-ter
I termini finali
di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle
disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi
casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento
considerato dalla norma (1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 5, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
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Articolo 87
Sono considerate
fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi
o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo
fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni
di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole
cinematografiche.
Non sono comprese
le fotografie di scritti, documenti, carte di
affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Articolo 88
Spetta al fotografo
il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della
fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla
sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò
che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle
fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa,
dei diritti di autore sulla opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera
è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto
di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle
finalità del contratto, il diritto esclusivo compete
al datore di lavoro.
La stessa norma
si applica, salvo patto contrario, a favore del committente
quando si tratti di fotografia di cose in possesso
del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo,
da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di
un equo corrispettivo.
Il Ministro per
la cultura popolare (1), con le norme stabilite dal regolamento,
può fissare apposite tariffe per determinare il compenso
dovuto da chi utilizza la fotografia (2).
(1) Ora, il Ministro
per i beni e le attività culturali.
(2) Vedi d.p.c.m.
2 aprile 1963.
Articolo 89
La cessione del
negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia
comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti
nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino
al cedente.
Articolo 90
Gli esemplari della fotografia
devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del
fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso
dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo
dipende o del committente;
2) la data dell'anno
di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore
dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari
non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non
è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati
agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non
provi la mala fede del riproduttore.
Articolo 91
La riproduzione
di fotografie nelle antologie ad uso scolastico
ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è
lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato
nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione
deve indicarsi il nome del fotografo e la data
dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia
riprodotta.
La riproduzione
di fotografie pubblicate su giornali od altri
periodici, concernenti persone o fatti di attualità od
aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro
pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili
le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88 (1).
(1) Vedi d.p.c.m.
2 aprile 1963.
Articolo
92
Il diritto esclusivo
sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione
della fotografia.
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (12).
(1) Comma abrogato
dall'art. 5, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19.
(2) Per una proroga
alle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi l'art.
6, d.lg.lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
Articolo
93
Le corrispondenze
epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali
e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano
carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità
della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti
od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza
il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari
e di epistolari, anche del destinatario (1).
Dopo la morte
dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge
o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il
coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle,
e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino
al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più
e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria,
sentito il Pubblico Ministero.
È rispettata,
in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da
scritto.
(1) Vedi artt.
616, 618, 619 e 620, c.p.
Articolo 96
Il ritratto di una persona non
può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza
il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata
si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
dell'art. 93.
Articolo 97
Non occorre il
consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine
è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia,
da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione
è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non
può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore,
alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
Articolo 98
Salvo patto contrario,
il ritratto fotografico eseguito su commissione
può, dalla persona fotografata o dai suoi successori
o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre
senza il consenso del fotografo,
salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza
commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo,
allorché figuri sulla fotografia originaria,
deve essere indicato.
Sono applicabili
le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.
Articolo 103
È istituito
presso il Ministero della cultura popolare (1) un registro pubblico
generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
La Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un
registro pubblico speciale per le opere cinematografiche (2).
In detti registri
sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con
la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data
della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal
regolamento.
Alla Società
italiana degli autori ed editori è affidata, altresì,
la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di
pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione
il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi (3).
La registrazione
fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera
e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori
indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria,
autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per
le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni
del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei
registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
I registri di
cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi
e strumenti informatici (3).
(1) Ora, Ministero
per i beni e le attività culturali.
(2) Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 agosto 2000,
n. 248.
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 104
Possono, altresì,
essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata,
con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che
trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da
questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento
o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società
relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni
hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo
in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre
leggi speciali.
Articolo
105
Gli autori e i
produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa
legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero
della cultura popolare (1) un esemplare o copia della opera
o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti
di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata
la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare
della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi
per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa
(2).
Per le fotografie
è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del
secondo comma dell'art. 92.
(1) Ora, Ministero
per i beni e le attività culturali.
(2) Comma aggiunto
dall'art. 7, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 106
L'omissione del
deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto
di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni
del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni
internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione
dell'art. 188 di questa legge.
L'omissione del
deposito impedisce lacquisto o l'esercizio di diritti
sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini
delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Il Ministro per
la cultura popolare (1) può far procedere al sequestro
di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il
deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
(1) Ora, Ministero
per i beni e le attività culturali.
Articolo 107
I diritti di utilizzazione
spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché
i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti
dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo
capo.
Articolo 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di
età ha la capacità di compiere tutti
gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare
le azioni che ne derivano (1)
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 13, l. 8 marzo 1975, n. 39.
Articolo 109
La cessione di
uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto
contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati
da questa legge.
Tuttavia la cessione
di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato
per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario,
la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché
tale facoltà spetti al cedente.
Articolo
110
La trasmissione
dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Articolo
112
I diritti spettanti
all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante
la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse
dello Stato.
Articolo
115
Dopo la morte
dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando
l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere
indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte
medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, sopra istanza
di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che
la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto
periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che
il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà
da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni
contenute nei codici.
La comunione è
regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che
seguono.
Articolo
116
L'amministrazione
e la rappresentanza degli interessi della comunione è
conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano
la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina
medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione
è conferita alla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE) con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta
successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente
medesimo (1).
La stessa procedura
è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina
di un nuovo amministratore.
(1) Comma così
modificato dall'art. 9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
117
L'amministratore
cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
Non può
però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni,
nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia,
alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici,
senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza
per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità
giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice
civile in materia di comunione (1).
(1) Vedi art.
1109, c.c.
Articolo
122
Il contratto di
edizione può essere "per edizione" o "a termine".
Il contratto "per
edizione" conferisce all'editore il diritto di eseguire una
o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto
completo.
Nel contratto
devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero
degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste
più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni
e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso
relativo.
Se mancano tali
indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola
edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di
edizione "a termine" conferisce all'editore il diritto di eseguire
quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine,
che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo
di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto,
a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine
di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni,
fotografie e simili, ad uso industriale; lavori
di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le
forme di contratto l'editore è libero di distribuire
le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
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Articolo
142
L'autore, qualora
concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera
dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno
acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare
o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto
è personale e non è trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio
di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento
alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero
della cultura popolare (1), il quale dà pubblica notizia
dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine
di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni,
gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria
per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere
la liquidazione ed il risarcimento del danno.
(1) Ora, Ministero
per i beni e le attività culturali.
Articolo
143
L'Autorità
giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali
invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione,
diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera,
a condizione del pagamento di una indennità a favore
degli interessati fissando, la somma dell'indennizzo e il termine
per il pagamento.
L'Autorità
giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il
divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza,
prima della decadenza del termine indicato nell'ultimo comma
dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di
una idonea cauzione. Se l'indennità non è pagata
nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di
pieno diritto la efficacia della sentenza. La continuazione
della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione
o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere
all'Autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma
dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio
dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali
comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore.
Articolo
156
Chi ha ragione
di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica
a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende
impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione
già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere
che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.
L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle
disposizioni del codice di procedura civile.
Articolo
157
Chi si trova nell'esercizio
dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera
adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica,
o di un'opera o composizione musicale, può richiedere
al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal
regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della
esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso
da esso prestato.
Il Prefetto provvede
sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti,
permettendo, o vietando la rappresentazione o l'esecuzione,
salvo alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria,
per i definitivi provvedimenti di sua competenza.
Articolo
158
Chi venga leso
nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui
spettante può agire in giudizio per ottenere che sia
distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione
o per ottenere il risarcimento del danno.
Articolo
159
La rimozione o
la distruzione prevista nell'articolo precedente non può
avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte
o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione
o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati
per diversa riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare,
della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere
impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato
può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte
nel proprio interesse.
Se l'esemplare
o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione,
o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico,
il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in
un pubblico museo.
Il danneggiato
può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli
apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per
un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
I provvedimenti
della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli
esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per
uso personale.
Articolo
160
La rimozione o
la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno
della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato
il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della
durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati
dalla violazione del diritto il sequestro può esser autorizzato
anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
Articolo
161
Agli effetti dell'esercizio
delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere
ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento,
la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire
violazione del diritto di utilizzazione (1).
Il sequestro non
può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo
di più persone, salvo i casi di particolare gravità
o quando la violazione del diritto di autore è imputabile
a tutti i coautori.
L'Autorità
giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente
gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera
o del prodotto contestato.
Le disposizioni
di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione
in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non
autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente
a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma
per elaboratore (2).
(1) Comma così
sostituito dall'art. 4, l. 18 agosto 2000, n. 248
(2) Comma aggiunto
dall'art. 8, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518 e così modificato
dall'art. 3, d.lg. 15 marzo 1996, n. 205.
Articolo
162
1.Salvo quanto
diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di
cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice
di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di
sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la
descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione
e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario,
con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed
anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici
o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano
le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa
natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati
possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche
a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici
di loro fiducia.
4. Alla descrizione
non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del
codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice
di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve
valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare
l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione
il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del
codice di procedura civile.
5. Decorso il
termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile,
possono essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate
altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà
di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione
e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti
anche non identificati nel ricorso, purché si tratti
di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla
parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti
e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale,
ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso
ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono
gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse
a pena di inefficacia (1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 5, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
163
1.Il titolare
di un diritto di utilizzazione economica può chiedere
che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che
costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme
del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando
l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta
per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 6, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
165
L'autore dell'opera
oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione
di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire
nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.
Articolo
166
Sull'istanza della
parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare
che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva,
in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese
della parte soccombente.
Articolo
167
I diritti di utilizzazione
economica riconosciuti da questa legge possono anche essere
fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo
dei diritti stessi.
Articolo
168
Nei giudizi concernenti
l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo
consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella
sezione [rectius: paragrafo] precedente, salva l'applicazione
delle disposizioni dei seguenti articoli.
Articolo
169
L'azione a difesa
dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità
dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione
e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente
riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni
che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o
con altri mezzi di pubblicità.
Articolo
170
L'azione a difesa
dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera
può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare
deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando
non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva
a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la
distruzione.
Articolo
171
Salvo quanto previsto
dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con
la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 (1) chiunque, senza
averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (2):
a) riproduce,
trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita
o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il
contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in
circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero
contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta,
esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni
od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od
una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione
comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica,
l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite
nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico;
c) compie i fatti
indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un
numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni
o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) (Omissis) (3);
f) in violazione
dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi
fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi
indebitamente registrati.
La pena è
della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore
a lire 1.000.000 (1) se i reati di cui sopra sono commessi sopra
un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con
usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione,
mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora
ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione
delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo
68 comporta la sospensione della attività di fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un
anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da
due a dieci milioni di lire (4).
(1) Importi elevati
dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Alinea, da
ultimo, così modificato dall'art. 2, l. 18 agosto 2000,
n. 248.
(3) Lettera abrogata
dall'art. 3, l. 29 luglio 1981, n. 406.
(4) Comma aggiunto
dall'art. 2, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
171 Bis
1.Chiunque abusivamente
duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si
applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente
a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma
per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a
due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il
fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al
fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di
dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione
una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni
a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo
a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se
il fatto è di rilevante gravità (1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 13, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo
171 Ter
1.È punito,
se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a
trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
abusivamente duplica,
riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento,
in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente
riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento,
opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo
concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione
con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa
ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive
di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per
la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia,
cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il
quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione
di contrassegno da parte della Società
Italiana degli
Autori ed Editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce,
utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio,
vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere,
a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto
d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza
di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo
di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo,
promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio
criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito
con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque
a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce,
duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti
in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto
d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando
in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o
organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è
diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna
per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione
delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice
penale;
b) la pubblicazione
della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno
uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione
per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
5. Gli importi
derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici (1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 14, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo
171 Quater
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione
a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in
noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali,
copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal
diritto di autore;
b) esegue la fissazione
su supporto audio, video o audio-video delle prestazioni artistiche
di cui all'art. 80 (1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 18, d.lg. 16 novembre 1994, n. 685.
Articolo
171 Quinquies
Ai fini delle
disposizioni di cui alla presente legge è equiparata
alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto
ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel
caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore
restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure
quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della
consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad
altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita (1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 15, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
171 Sexies
1. Quando il materiale
sequestrato è, per entità, di difficile custodia,
l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le
disposizioni di
cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. È sempre
ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti
o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli
altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali
abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti
o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti
di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno
SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa.
La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni
di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono
ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito
uno dei partecipanti al reato (1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 17, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
171 Septies
1. La pena di
cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori
o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro
trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio
nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione
dei supporti medesimi;
b) salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo
181-bis, comma 2, della presente legge (1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 17, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
171 Octies
1. Qualora il
fatto non costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti
produce, pone in
vendita, importa,
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si
intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi
trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere
gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale,
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione
di tale servizio.
2. La pena non
è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità
(1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 17, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
171 Nonies
1. La pena principale
per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater
è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano
le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli
sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità
giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le
informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del
promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui
agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di
altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità
di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali
serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore
delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis,
comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1 (1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 17, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
172
Se i fatti preveduti
nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della
sanzione amministrativa sino a lire 2.000.000 (12).
Con la stessa
pena è punito chiunque:
a) esercita l'attività
di intermediario in violazione del disposto degli artt. 180
e 183;
b) non ottempera
agli obblighi previsti negli artt. 153 e 154;
c) viola le norme
degli artt. 175 e 176.
(Omissis) (3).
(1) Importi elevati
dall'art. 114, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Comma così
modificato dall'art. 19, d.lg. 16 novembre 1994, n. 685.
(3) Comma abrogato
dall'art. 3, l. 22 maggio 1993, n. 159.
Articolo
173
Le sanzioni previste
negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce
reato più grave previsto dal codice penale o da altre
leggi.
Articolo
174
Nei giudizi penali
regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte
civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione
dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli artt. 159
e 160.
Articolo
174 Bis
1. Ferme le sanzioni
penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste
nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o
del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non
inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita
per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato
o riprodotto.
2. I proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi
del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari
al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione
del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito
con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante
misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis
dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni (1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 8, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
174 Ter
1. Quando esercita
l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella
presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale
o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico
ministero ne dà comunicazione al questore, indicando
gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al
comma 2.
2. Valutati gli
elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il
questore, sentiti gli interessati, può disporre, con
provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività
per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore
a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente
adottato.
3. In caso di
condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la
cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività
per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della
sospensione
disposta a norma
del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta
la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti
degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione
o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia
e che comunque esercitino attività di produzione industriale
connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei
confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.
Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso
di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono
revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno
un biennio (1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 8, l. 18 agosto 2000, n. 248.
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Articolo
180
L'attività
di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta
o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza
ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione,
di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa
la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione
meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata
in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) (1).
Tale attività
è esercitata per effettuare:
1) la concessione,
per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze
e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione
dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione
dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività
della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
si eserciterà altresì secondo le norme stabilite
dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una
rappresentanza organizzata (2).
La suddetta esclusività
di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore,
ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente
i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione
dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte
deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le
modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.
Quando, però,
i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar
luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore
di cittadini italiani domiciliati o residenti nel territorio
dello Stato, [nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani],
ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi
motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla
loro esigibilità è conferito Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) il potere di esercitare i diritti
medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori
o aventi causa (2).
I proventi di
cui al precedente comma riscossi dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), detratte le spese di riscossione,
saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo
di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati
reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla [Confederazione
nazionale professionisti ed artisti] (3), per scopi di assistenza
alle categorie degli autori, scrittori e musicisti (2).
(1) Comma, da
ultimo, così modificato dall'art. 9, l. 18 agosto 2000,
n. 248.
(2) Comma così
modificato dall'art. 9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
(3Soppressa) dal
d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Articolo
180 Bis
1. Il diritto
esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è
esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori
dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società
italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti
connessi la Società italiana degli autori ed editori
agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori per i
diritti degli
artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società
di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare,
quale loro unica o principale attività, gli altri diritti
connessi.
2. Dette società
operano anche nei confronti dei titolari non associati della
stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati
nei confronti dei propri associati.
3. I titolari
non associati possono far valere i propri diritti entro il termine
di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende
la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi
di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma
1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che
si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità
acquisita. (1) (2)
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 11, d.lg. 23 ottobre 1996, n. 581.
(2) Vedi il d.p.c.m.
11 luglio 2001, n. 338.
Articolo
181
Oltre alle funzioni
indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da
questa legge o da altre disposizioni la Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti
connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base
al suo statuto (1).
La Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) può assumere,
per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi
di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
(1) Comma così
modificato dall'art. 9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
181 Bis
1. Ai sensi dell'articolo
181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone
un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore
o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni,
voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere
o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo
comma,
destinati ad essere
posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo
a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle
riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla
base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate.
2. Il contrassegno
è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini
della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa
attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli
obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui
diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
fini dell'apposizione.
3. Fermo restando
l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla
presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle
ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene
conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie
interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti
programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo
29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano
suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire
opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero
loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera
intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione
economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità
dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative
che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le
caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati
da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la
SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini
più idonei a consentirne la agevole applicabilità,
la facile visibilità e a
prevenire l'alterazione
e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema
di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione
del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente.
Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico
dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra
la SIAE e le categorie interessate, è determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno
deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere
trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da
permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale
è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore
o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì
l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera
riprodotta o registrata nonché della sua destinazione
alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
7. L'apposizione
materiale del contrassegno può essere affidata anche
in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i
quali assumono le conseguenti responsabilità a termini
di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente
la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo
del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione
del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione
tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare
alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale
dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
8. Nei casi di
cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare
che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione
temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa
d'atto della SIAE.
9. Agli effetti
dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno (1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 10, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
181 Ter
1. I compensi
per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo
68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza
di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi,
nonché la misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo
di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui
ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data
di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione
fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già
attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180,
può avvenire anche tramite le principali associazioni
delle categorie interessate, individuate con proprio decreto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni
(1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 2, l. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo
182 Bis
1. All'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito
delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di
prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la
vigilanza:
a) sull'attività
di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su
supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto
nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via
etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione
radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata.
b) sulla proiezione
in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo
esercizio;
c) sulla distribuzione,
la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi
forma dei supporti di cui alla lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei
limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma
del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento
dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive
a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori
della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono
svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita,
emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica
nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere
l'esibizione della documentazione relativa all'attività
svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione,
in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione
via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso
in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico,
stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti
radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato
dall'autorità giudiziaria (1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 11, l. 18 agosto 2000, n. 248.
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